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Lo Statuto

dell’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali

Articolo 1

E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali”, in sigla AAdP, senza scopo di lucro.


Articolo 2

L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.


Articolo 3

L’Associazione ha fini esclusivamente culturali e si pone i seguenti scopi:

  1. diffondere le conoscenze scientifiche sull’ambiente naturale attraverso corsi, conferenze, mostre, proiezioni ed incontri pubblici che abbiano come sede privilegiata il Museo di Scienze Naturali di Brescia.
  2. Rendere fruibile al pubblico, attraverso mostre, pubblicazioni e archivi, la documentazione sui parchi e le riserve naturali.
  3. Organizzare visite ed escursioni guidate ai parchi, alle riserve e alle aree di rilevante interesse naturalistico della provincia di Brescia e non.
  4. Studiare e approfondire i problemi connessi alla fruizione delle aree protette e alla istituzione di nuovi parchi e riserve naturali, e promuovere la nascita di nuove aree soggette a tutela.
  5. Gestire aree protette e attività di istruzione naturalistica e di educazione ambientale anche nell’ambito di programmi finanziati da enti pubblici o da privati.

Articolo 4

Possono iscriversi all’Associazione tutti i cittadini senza distinzione di sorta, purché si riconoscano negli scopi indicati nell’art. 3 e fatti salvi i criteri di esclusione di cui al successivo art. 6.


Articolo 5

Sono previste diverse categorie di soci: soci ordinari – soci sostenitori – soci onorari.

  • Sono soci sostenitori coloro che versano una quota superiore a quella dei soci ordinari ed il cui importo minimo è stabilito dall’assemblea.
  • I soci onorari, per particolari meriti nei confronti dell’Associazione, della tutela del patrimonio naturale o della diffusione delle conoscenze nel campo delle scienze naturali, vengono stabiliti dal Direttivo, nel numero massimo fissato annualmente dall’Assemblea, non superiore comunque al 5% dei soci ordinari e sostenitori. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti all’Associazione e sono esentati dal versamento della quota associativa annua.
  • Possono essere associati anche i minori di età, quali soci juniores simpatizzanti, che corrispondano una quota ridotta, il cui importo è fissato annualmente dall’assemblea; in tal caso il diritto al voto spetta al genitore esercente la patria potestà.
  • Possono inoltre essere associati, senza diritto di voto, anche gruppi organizzati o classi di studenti. Ogni gruppo o classe versa una quota superiore a quella dei soci ordinari, ed il cui importo è stabilito dall’assemblea.
  • E’ garantito ai soci l’accesso agli atti dell’Associazione.

Articolo 6

La qualità di associato si perde:

  • per mancato rinnovo della quota associativa annua.
  • Per recesso comunicato tramite lettera raccomandata
  • oppure

  • per deliberazione dell’assemblea quando l’associato abbia perduto i requisiti per l’ammissione, non abbia osservato le disposizioni dello statuto, non adempia senza giustificato motivo agli obblighi assunti, danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, sia sottoposto a provvedimenti disciplinari.

Articolo 7

L’Associazione finanzia le proprie attività con:

  • quote degli associati.
  • Elargizioni e contributi di enti e privati.
  • Donazioni.
  • E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  • Le quote associative o il contributo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 8

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli Iscritti, il Direttivo e il Presidente.
Con riferimento all’art . l dello statuto, si stabilisce che i soci prestano la loro opera alle attività finalizzate allo scopo sciale in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di promozione sociale e di valorizzazione dell’ambiente. Pure gratuite sono le cariche sociali. Possono essere previsti rimborsi spese, nei limiti stabiliti da apposite delibere del direttivo, per particolari attività o iniziative anch’esse individuate dal direttivo.


Articolo 9

L’assemblea è l’organo deliberante di tutta l’attività e stabilisce con regolamento interno requisiti per l’ammissione; si riunisce almeno una volta l’anno per:

  • deliberare in merito ai contenuti cultura.li e scientifici dell’Associazione ed agli organismi dirigenti.
  • Approvare l’attività e il rendiconto economico-finanziario.
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente su sua iniziativa, dalla maggioranza del Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati.
  • La convocazione dell’assemblea deve essere fatta con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati.
  • Per la validità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione le delibere sono validamente assunte qualunque sia il numero degli intervenuti.
  • Fanno eccezione le delibere relative all’esclusione degli associati ed alle modifiche del presente statuto, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo è formato da sette membri eletti dall’assemblea.

  • Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio direttivo deve provvedere inoltre :

  • alla predisposizione del rendiconto che sarà presentato all’approvazione dell’assemblea, accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo.
  • a predisporre gli eventuali regolamenti interni che si ritenessero necessari.
  • alla determinazione delle quote associative annue.
  • Il Consiglio direttivo ha i poteri per la gestione dell’attività approvata dall’assemblea sulla base del programma annuale di previsione.

  • Articolo 11

    La rappresentanza legale dell’Associazione è attribuita al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.


    Articolo 12

    Possono costituirsi sezioni territoriali il cui funzionamento è stabilito con apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.


    Articolo 13

    Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4 dei soci aventi diritto al voto e riuniti in assemblea.
    E’ fatto obbligo devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


    Articolo 14

    Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un GiurÌ d’Onore costituito da tre componenti di cui due scelti da ciascuna delle parti entro trenta giorni dal sorgere della controversia, ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due entro i successivi trenta giorni. In caso di mancato accordo sul terzo nominativo, lo stesso verrà indicato dal consiglio direttivo in carica.
    Al Giurì d’Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall’Associazione. Il Giurì d’Onore dovrà emanare il lodo entro novanta giorni dalla sua costituzione.


    Articolo 15

    Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.


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